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ARTE E DIRITTO PENALE: VERSO UNA NUOVA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI

Il disegno di legge del Governo n. 2864, già approvato dalla Camera ed ora sottoposto all’esame del Senato, si propone di dare una nuova e più incisiva tutela penale alle opere d’arte e al patrimonio culturale. La riforma in parola, segnatamente, tende a muoversi in più direzioni: innanzitutto, attraverso l’introduzione del nuovo titolo VIII-bis del codice penale, rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”, il legislatore intende far assurgere a fattispecie di reato autonome, tra gli altri: il furto, l’appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio, l’illecita detenzione o esportazione, il danneggiamento e il deturpamento di beni culturali, nonché la contraffazione di opere d’arte e il possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli. In secondo luogo, il disegno di legge mira ad inasprire il trattamento sanzionatorio di talune fattispecie penali oggi già esistenti, in modo da consentire all’Autorità Giudiziaria l’utilizzo di strumenti investigativi più efficaci, come le intercettazioni telefoniche. Infine, lo scopo della riforma è anche quello di modificare il D.lgs. n. 231/2001, inserendo i delitti contro il patrimonio culturale tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, che viene ad esistenza ogniqualvolta un reato - per l’appunto presupposto - sia stato commesso da soggetti in posizione apicale o da persone sottoposte alla altrui direzione o vigilanza, nell’interesse o a vantaggio di un ente fornito di personalità giuridica, di una società o di un’associazione anche priva di personalità giuridica. In tali casi, all’ente possono essere applicate sanzioni pecuniarie e/o interdittive. Specie per queste ultime considerazioni, dunque, ci troviamo di fronte ad una possibile rivoluzione copernicana nel rapporto tra l’arte ed il diritto penale: qualora il descritto iter legislativo giungesse a compimento, infatti, tutti gli operatori professionali del settore, che si occupino di opere d’arte e beni culturali in forma societaria, dovrebbero dotarsi di un’adeguata corporate governance interna, ovverosia una struttura normativa in grado di impedire, o quantomeno prevenire, il rischio che al proprio interno vengano commessi reati, le cui conseguenze sanzionatorie potrebbero incidere sulla sopravvivenza dell’ente stesso.

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