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DEL LUOGO DI CONSUMAZIONE DEL REATO DI OSTACOLO ALLA VIGILANZA E DOVE TROVARLO
L’ordinanza in commento affronta lo spinoso problema dell’individuazione delluogo di consumazione e della conseguente determinazione della competenza perterritorio del delitto di false informazioni all’Autorità di Vigilanza, di cui all’art.2638, comma 1, c.c. Il tema è stato oggetto di un controverso dibattito esegetico dagli esiti applicatividisomogenei.
L’esame della giurisprudenza, per la verità non troppo nutrita, ciconsegna un quadro incoerente, dove, talvolta, il locus commissi delicti del reato è stato individuato nel luogo in cui le informazioni dirette alle Autorità indipendenti sono state predisposte, mentre, talaltra, esso è stato rintracciato nel luogo di effettiva ricezione delle stesse, così radicando la competenza per territorio lì dove ha sede l’Autorità di vigilanza.
La pronuncia in esame si inserisce a pieno titolo in questo contrasto interpretativo e fornisce interessanti spunti di riflessione su una questione, di fatto, ancora aperta.
Prima però di analizzare la soluzione individuata dall’ordinanza, appare opportunodelineare i tratti essenziali del procedimento penale da cui essa trae origine. In breve, si tratta di un procedimento istruito dalla Procura della Repubblica di Genova nei confronti dei vertici di un ente sottoposto a vigilanza di Banca d’Italia e Consob, cui sono stati contestati i reati di aggiotaggio bancario, di cui all’art.2637 c.c., e di ostacolo alla funzione di vigilanza delle predette Autorità, ai sensidell’art. 2638, comma 1, c.c.
Con provvedimento di stralcio, l’Ufficio procedente aveva trasmesso gli atti allaProcura della Repubblica di Roma.
La Procura ligure aveva difatti ritenuto che il più grave delitto di false informazioniall’Autorità di Vigilanza dovesse ritenersi consumato a Roma, e cioè nel momento e nel luogo in cui le presunte false comunicazioni erano state portate a conoscenza– o erano divenute comunque conoscibili, per effetto della loro divulgazione – diConsob e Banca d’Italia. E non a Genova, dove invece le medesime comunicazioni sarebbero state predisposte e, poi, inviate alle Autorità di Vigilanza.
Nel corso dell’udienza preliminare, la questione della competenza ratione loci era stata messa in discussione. La difesa aveva chiesto che gli atti venissero trasmessiall’Ufficio di Procura che aveva istruito il procedimento, quello di Genova,assumendo che il delitto dovesse intendersi consumato nel luogo in cui il soggetto agente predispone e diffonde le false comunicazioni, mediante modalità di trasmissione concretamente idonee a raggiungere la sfera di conoscibilitàdell’Autorità di vigilanza destinataria del mendacio
C. Fatta – I. Ferrari, Del luogo di consumazione del reato di ostacolo alla vigilanza e dove trovarlo, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 1
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