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Fallimento - Concordato preventivo - in genere

La sentenza affronta la problematica relativa alla impugnabilità del decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo contro il provvedimento emesso, a sua volta, dal giudice delegato nella fase esecutiva del concordato con cessione dei beni, con riferimento alla formulazione dell'art. 182 l. fall. previgente rispetto alla modifica operata dal decreto c.d. “correttivo”. Nel caso di specie, in cui la disciplina della liquidazione dei beni era in parte regolata dalla sentenza (ora decreto) di omologazione del concordato, il giudice delegato, non attenendosi a quanto prescritto dalla sentenza di omologa, aveva autorizzato la vendita a trattativa privata dei beni ceduti, prevedendo altresì che una parte del prezzo venisse corrisposta a mezzo della rinuncia ai crediti vantati da un creditore verso la procedura.

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