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Nota a Cass. Sez. III, n. 15449, 15 aprile 2015

Nel definire il caso concretamente sottoposto al loro esame, tuttavia, i Giudici di Legittimità, pur ritenendo la nuova esimente suscettibile di applicazione retroattiva, hanno altresì chiarito che la concreta utilizzabilità dell’art. 131 bis c.p. non si deve fondare su una semplice valutazione di tenuità della condotta; la concessione della causa di non punibilità, piuttosto, deve intendersi subordinata ad un più generico apprezzamento di gravità, da effettuarsi caso per caso.

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